Se hai un età inferiore ai 35 anni, leggi bene quanto segue perchè potrebbe esserti molto utile.
Si sente sempre più parlare di mutuo giovani, ma non viene mai spiegato nel dettaglio la sua consistenza e soprattutto il pubblico di riferimento.
Il mutuo giovani è stato introdotto in Italia attraverso dalla legge di stabilità n. 147/2013, e successivamente prorogato dal decretofiscale n.34/2019.
L’articolo 1 della legge n. 147/2013 che ha istituito il mutuo giovani, al comma 48 ha previsto, per agevolare l’accesso al credito delle famiglie, l’istituzione del Fondo di garanzia per la prima casa “per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.”
Nasce per aiutare le giovani coppie e giovani lavoratori precari, privi di garanzie lavorative, a comprare casa.
Il mutuo giovani presenta diverse condizioni di favore, ma la più importante è la garanzia statale del 50% sul capitale.
Non è mutuo adatto a tutti. Occorre infatti essere in possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi per ottenerlo, vediamoli insieme.
Il Fondo di garanzia, è una garanzia statale che permette quindi alle banche di avere una copertura diretta dallo stato italiano su di una percentuale elevata dell'importo erogato.
L’accesso prioritario al Fondo è previsto per le giovani coppie, i nuclei familiari mono-genitoriali con figli di minore età e under 35 titolari di un rapporto di lavoro atipico (art. 1 della legge n. 92/2012).
La legge di stabilità del 2014 si è limitata a elencare in modo piuttosto stringato i destinatari del Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa.
Per fortuna quando all’art 1 comma 48 ha dato attuazione il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2014 sono stati definiti più in dettaglio i requisiti soggettivi necessari per accedere al Fondo e al mutuo giovani.
L’art 1 del decreto 31 luglio 2014 infatti all’art 1 prevede che devono intendersi:
– per giovane coppia: il nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito il nucleo da almeno due anni, in cui uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
– per nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con se conviventi e persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;
– per lavoro atipico di cui devono essere titolari i giovani di età inferiore ai 35 anni, devono intendersi le fattispecie di cui all’art. 1 n. 92 /2012, così come modificato dalle leggi successive. Per lavoro atipico deve intendersi quel tipo di contratto che si contrappone al lavoro subordinato a tempo indeterminato e a quello autonomo tradizionale.
Ai requisiti soggettivi appena illustrati si affiancano quelli di natura oggettiva. Il finanziamento garantito infatti può essere concesso purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
– la garanzia massima concessa dallo Stato tramite il Fondo prima casa non può superare il 50% della somma capitale richiesta alla banca;
– l’immobile per il quale si chiede il mutuo giovani e che si intende acquistare, ristrutturare o prendere più efficiente dal punto di vista energetico deve essere destinato ad abitazione principale;
–l’immobile da acquistare o su cui di devono effettuare detti interventi migliorativi non deve essere di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) e deve trovarsi sul territorio nazionale;
– il soggetto richiedente non deve mai aver usufruito in precedenza di un’agevolazione similare;
– chi presenta la domanda non deve essere proprietario di un altro immobile, a meno che non ne abbia ricevuto uno in eredità;
–l’importo del finanziamento richiesto non può superare i 250.000 euro.
Fonte: Idealista.it